Presente dal 2011 nel campo delle energie rinnovabili, composta da professionisti con anni di esperienza precedente alle spalle, la Torbet Energy si occupa della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di impianti fotovoltaici e di impianti di connessione alla rete, ed è in grado di gestire tutte le fasi di richiesta e ottenimento dei necessari permessi ed autorizzazioni per la costruzione di impianti fotovoltaici residenziali e di parchi fotovoltaici.

I tecnici della Torbet Energy si occuperanno di ottenere le autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici residenziali e industriali ubicati sui tetti degli edifici esistenti, pensiline, serre fotovoltaiche e parchi fotovoltaici installati su terreni agricoli e industriali, in applicazione della normativa Nazionale e Regionale in vigore.

Il D. Pres. R. Sicilia 18/07/2012 n. 48, Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recepisce il D.M. 10 settembre 2010 recante “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387. La Proceduta Abilitativa Semplificata (PAS), come disciplinata dall’art. 6 del D. Lgs 3 marzo 2011, n. 28, si applica agli impianti alimentati da energia rinnovabile di potenza nominale fino a 1 MWe e delle opere connesse ubicati:
  • in aree destinate ad uso agricolo ovvero in aree non industriali;
  • in aree destinate all’estrazione di materiali lapidei;
  • in aree destinate al trattamento e smaltimento dei rifiuti;
  • all’interno di impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonte convenzionale, per i quali necessita il recupero ambientale,
  • ad esclusione degli impianti ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica e del patrimonio culturale ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aree appartenenti a parchi e riserve nazionali o regionali, aree appartenenti a territori di più comuni. Alla richiesta di PAS devono essere allegate le autorizzazioni, i nullaosta, o atti di assenso ottenuti preventivamente e concernenti anche le opere di connessione dell’impianto fotovoltaico.
La L.R. n. 16 del 10/08/2016, pubblicata sulla GURS n. 36 del 19/08/2016, che recepisce il DPR n. 380/01 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Edilizia" ha sostituito le pratiche edilizie di autorizzazione con i procedimenti di CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) e CIL (Comunicazione di inizio lavori).
Sono soggetti a CILA e CIL, in quanto appartenenti alla tipologia di edilizia libera:
  • impianti fotovoltaici fino a 50 kWp (come stabilito dal D. Pres. R. Sicilia 18/07/2012 n. 48);
  • impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza da realizzare sugli edifici.
In entrambi i casi sono fatte salve le discipline in materia di accise, di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche e paesaggistiche.
Il regime di Autorizzazione Unica, disciplinato dall’articolo 12 del D. Lgs 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dall’articolo 5 del D. Lgs 3 marzo 2011, n. 28, si applica a tutti gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 1 MW installati a terra.
L’Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione a seguito di una Conferenza dei Servizi convocata dalla Regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.
Comune, Genio Civile, Ministero delle Comunicazioni, SNAM Rete Gas, Enac, Enav, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste per vincoli idrogeologici, ANAS, Soprintendenza, e tutte le altre Amministrazioni interessate partecipano al procedimento unico, rilasciando i pareri di propria competenza.
Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto (art. 12 comma 4 D. Lgs 387/2003).
Negli immobili e nelle aree ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri, gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati solo a seguito di redazione della valutazione di incidenza e delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale di cui al D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.
In caso di immobili o terreni ricadenti in aree soggette a vincoli paesaggistici o sottoposti a tutela del patrimonio culturale, gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati a seguito dell’ottenimento del nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza competente per territorio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
La Regione Sicilia, con Circolare n. 9 del 30/06/2017 e D.A. n. 3000 del 30/06/2017, ha fornito istruzioni circa l'applicazione sul territorio regionale del DPR 13 febbraio 2017 n. 31.
Con tali provvedimenti vengono esclusi dall'obbligo di ottenimento di nulla osta della Soprintendenza alcuni interventi minori, elencati nell'allegato A al D.P.R. 31/2017, tra cui gli impianti fotovoltaici a servizio di singoli edifici:
  • posti su coperture piane non visibili dagli spazi pubblici esterni,
  • integrati nella configurazione delle coperture,
  • posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda,
ad esclusione di ville, giardini e parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza e complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici (art. 136 comma 1 lett. b) e c) D. Lgs 42/2004).
Vengono inoltre descritti gli interventi da sottoporre a regime semplificato, elencati nell'allegato B al D.P.R. 31/2017, tra cui impianti fotovoltaici a servizio di singoli edifici:
  • posti su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni;
  • integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, in ville, giardini e parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza e complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici (art. 136 comma 1 lett. b) e c) D. Lgs 42/2004).
Per connettere un impianto fotovoltaico al punto di connessione indicato da Enel nel preventivo di connessione o Soluzione Tecnica Minima Generale, nel caso in cui esso non sia già identificato in un punto di prelievo esistente, il produttore dovrà costruire una linea elettrica dall’uscita dell’impianto fino a tale punto di connessione.
La realizzazione di elettrodotti è disciplinata dal Titolo III del R.D. 1775/33 - Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici.
Le domande per nuove realizzazioni di linee elettriche devono essere presentate al prefetto o al Ministro dei lavori pubblici, per tramite dell'Ufficio del Genio civile; le linee aventi tensioni superiori a 5000 Volts sono autorizzate direttamente dal Ministro dei lavori pubblici.
Copia della domanda e del progetto deve essere trasmessa al Ministro delle Comunicazioni e a tutte le autorità interessate dal passaggio del cavidotto, per l’esame da parte degli uffici competenti degli attraversamenti, degli accostamenti e delle possibili interferenze con la linea telefonica nazionale e le zone di loro competenza (zone militari, miniere, aeroporti, zone demaniali, strade pubbliche, ferrovie, metanodotti, aree archeologiche, vincoli idrogeologici ecc). In caso di interferenze, può essere richiesta la stipula di atti di sottomissione con le competenti autorità.
Della domanda viene data notizia pubblica tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dove rimane per 30 giorni, durante i quali chiunque abbia interesse può presentare osservazioni e opposizioni all'Ufficio del Genio civile.
In caso di attraversamenti interrati o aerei di terreni appartenenti ad altri proprietari, dovrà essere stipulata una servitù di elettrodotto tra il produttore e il proprietario del fondo, in seguito al quale quest’ultimo dà autorizzazione al passaggio dell’elettrodotto.
Gli impianti fotovoltaici non rientrano in sé fra le attività soggette a prevenzione incendi, ma possono costituire un aggravio del preesistente livello di rischio incendio qualora installato su edificio già soggetto a prevenzione incendi. Tale aggravio può verificarsi sotto forma di interferenza con i sistemi di ventilazione, ostacolo al raffreddamento dei tetti combustibili, rischio di propagazione delle fiamme all’esterno o verso l’interno del fabbricato.
L’installazione di impianti fotovoltaici deve quindi essere sottoposta ad una verifica preliminare di assoggettabilità alla normativa antincendio, e, nel caso in cui vi rientrasse, agli adempimenti previsti dal DPR 1 agosto 2011 n. 151 e dalla Guida del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. n. 1324 del 07/02/2012.
Il Testo Unico sulle Accise T.U.A. 504/95 e ss.mm.ii prevede che un impianto fotovoltaico superiore a 20 kWp, per poter immettere energia elettrica nella rete, deve essere in possesso di regolare licenza di officina elettrica rilasciata dall’Agenzia delle Dogane. Anche in caso di cessione totale dell’energia elettrica, quindi senza autoconsumo, dovrà essere effettuata una comunicazione di officina elettrica, a seguito della quale sarà assegnato un codice ditta, che identificherà l’impianto fotovoltaico.
Il proprietario dell’impianto fotovoltaico dovrà:
  • ottenere la licenza di officina elettrica;
  • rinnovare annualmente la licenza attraverso il pagamento dei diritti annuali;
  • vidimare ogni anno il registro di produzione di energia elettrica sul quale inserire le letture giornaliere rilevate dai misuratori;
  • inviare tramite servizio telematico doganale la dichiarazione annuale dei consumi, anche in caso di cessione totale in rete dell’energia prodotta;
  • effettuare i pagamenti delle accise sull’energia elettrica autoconsumata.
  • E’ esente dall’accisa l’energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kWp, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni (art. 52 comma 3 T.U.A. 504/95 e ss.mm.ii).
La costruzione e l’esercizio di cabine elettriche di trasformazione MT/BT sono regolati dalla normativa CEI 0-16, che definisce le caratteristiche degli utenti, delle reti e dei criteri per la scelta del livello di tensione, degli schemi e delle regole di connessione alle reti MT, nonché dei requisiti minimi che i sistemi di protezione devono possedere.
L’installazione della cabina di trasformazione è richiesta per gli impianti fotovoltaici connessi alle reti MT.
In generale sono connessi alla rete MT i nuovi impianti con potenza nominale superiore a 100 kWp (art. 2 All. A Del. ARG/elt 99/08 e ss.mm.ii). In caso di forniture in prelievo esistenti già allacciate alla rete MT, dotate quindi di cabina di trasformazione a servizio dell’utenza passiva, è sufficiente adeguare i dispositivi installati e munirsi di dichiarazione di adeguatezza redatta in conformità alla delibera ERG/elt 33/08.
La connessione dell’impianto fotovoltaico alla rete elettrica nazionale segue un complesso iter di adempimenti regolati dalla Del. ARG/elt 99/08 e ss.mm.ii - Testo Integrato Delle Connessioni Attive, “TICA”, che definisce le condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione.
In conformità alla Del. 581/2017/R/eel del 03/08/2017 e alle norme tecniche di riferimento, E-Distribuzione mette a disposizione degli operatori una Guida per le connessioni alla rete elettrica di E-Distribuzione, che contiene le modalità e condizioni contrattuali, gli standard tecnici di riferimento e le regole tecniche adottate per l'erogazione del servizio di connessione degli impianti fotovoltaici, nonché le procedure che il produttore deve adottare per la costruzione, la connessione e l’esercizio di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica. L’iter prevede il seguente percorso:
  • il Produttore (o un suo Mandatario) invia attraverso il Portale Produttori di E-Distribuzione la domanda di connessione, con indicazione del punto di connessione (se esistente) e dei parametri tecnici dell’impianto da connettere, insieme al versamento del corrispettivo per l’ottenimento del preventivo stabilito dalla normativa;
  • a seguito della verifica dell’adeguatezza e della completezza della documentazione ricevuta, E-distribuzione invia il preventivo al richiedente, che contiene la soluzione tecnica minima generale (STMG), i costi della connessione e le modalità di pagamento.
    Il preventivo viene emesso entro:
    - 20 giorni lavorativi per potenze richieste in immissione fino a 100 kW
    - 45 giorni lavorativi per potenze richieste in immissione da 100 kW fino a 1.000 kW
    - 60 giorni lavorativi per potenze richieste in immissione oltre 1.000 kW;
  • entro 45 giorni lavorativi dal ricevimento del preventivo, il richiedente può accettare il preventivo o chiederne una modifica, versando un corrispettivo pari alla metà di quello già versato nella prima richiesta;
  • nel caso in cui sia prevista la costruzione di un impianto di rete per la connessione dell’impianto fotovoltaico, E-Distribuzione indicherà nel preventivo anche gli eventuali costi per l’autorizzazione e la costruzione di tale impianto. Il richiedente, in caso di impianti non connessi in BT, può decidere di curare in proprio l’iter autorizzativo e la costruzione dell’impianto di rete; in questo caso egli è tenuto a sottoporre ad E-Distribuzione la documentazione progettuale dell’impianto di rete e degli eventuali interventi necessari sulla rete esistente, per la verifica di rispondenza agli standard tecnici e la successiva validazione;
  • entro 60 giorni lavorativi per gli impianti connessi in BT, ed entro 90 giorni lavorativi per gli impianti connessi in MT, il richiedente presenta istanza di avvio del procedimento autorizzativo agli enti competenti, ed è tenuto ad effettuare la registrazione al Sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione e delle relative unità, denominato “GAUDÌ” di Terna, come previsto dalla Del. ARG/elt 124/10;
  • ultimati i lavori di costruzione dell’impianto fotovoltaico e dell’impianto di rete per la connessione, se previsto, il richiedente comunica la data di fine lavori e stipula con E-Distribuzione il “Regolamento di esercizio” attraverso i canali stabiliti. La connessione dell’impianto avviene entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di completamento dei lavori.
Il Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per l’erogazione del servizio di scambio sul posto (TISP) è una delibera emanata dall’AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, ora ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) che disciplina le procedure per la gestione dello Scambio sul posto.
L’AEEG definisce l’energia elettrica scambiata il valore minimo tra il totale dell’energia elettrica immessa e il totale dell’energia elettrica prelevata per il tramite del punto di scambio, e lo scambio sul posto un istituto regolatorio che consente di compensare le partite di energia elettrica immessa in rete in un certo momento con quella prelevata dalla rete e consumata in un momento differente da quello in cui avviene l’immissione.
La rete elettrica diventa quindi uno strumento di immagazzinamento virtuale dell’energia immessa in rete, attraverso il quale è possibile compensare i costi dei prelievi di energia elettrica durante le ore serali o in casi di scarsa produzione dell’impianto fotovoltaico, in relazione alla quota di energia immessa in rete in altri momenti della giornata.
Il meccanismo dello Scambio sul posto è accessibile a tutti gli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica di potenza nominale fino a 500 kWp.
La procedura per l’attivazione del servizio di Scambio sul posto avviene attraverso la registrazione al portale gestito dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e l’invio di una domanda entro 60 giorni dalla connessione dell’impianto fotovoltaico. A seguito della validazione della documentazione inviata, GSE e produttore sottoscrivono un contratto di durata annuale solare tacitamente rinnovabile, salvo disdetta da inviarsi almeno 60 giorni prima della data da cui si vuole recedere.
A seguito della sottoscrizione del contratto di Scambio sul posto il GSE procede all'erogazione del contributo in conto scambio con acconto semestrale e conguaglio annuale, sulla base delle letture inviate dal gestore della rete alla quale l’impianto è connesso, al netto degli oneri di gestione, verifica e controllo, introdotti dal D.M. 24/12/2014 (dal quale sono esclusi gli impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 3 kWp), pari a € 30,00/anno per impianti da 3 a 20 kWp, e € 30,00 + 1€ /kWp /anno per impianti da 20 a 500 kWp.
Le modalità e le condizioni tecnico economiche per il ritiro dell’energia elettrica sono disciplinate dalla Del. 280/07 dell’AEEG e ss.mm.ii. Il ritiro dedicato è una forma di commercializzazione dell’energia prodotta e immessa in rete, in alternativa alla vendita diretta al mercato elettrico e al meccanismo dello scambio sul posto. L’energia elettrica viene “venduta” direttamente al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), il quale corrisponde al produttore un prezzo per ogni kWh ritirato. Il prezzo applicato varia a seconda della potenza dell’impianto fotovoltaico:
  • nel caso di impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 100 kW si applicano i “prezzi minimi garantiti” definiti per scaglioni e riferiti all’anno solare e pubblicati sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Per l’anno 2017, il prezzo minimo garantito per energia elettrica ritirata su base annua fino a 1.500.000 kWh era pari a 0,39 €/kWh ritirato;
  • per tutti gli altri impianti fotovoltaici si applica il “prezzo zonale orario”, cioè il prezzo dell’energia sul mercato elettrico che varia in base alla zona e alla fascia oraria in cui l’energia elettrica viene venduta.
La procedura per l’attivazione del servizio di Ritiro dedicato avviene attraverso la registrazione al portale gestito dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e l’invio di una domanda entro 60 giorni dalla connessione dell’impianto fotovoltaico.
A seguito della validazione della documentazione inviata, GSE e produttore sottoscrivono un contratto di durata annuale solare tacitamente rinnovabile, salvo disdetta da inviarsi almeno 60 giorni prima della data da cui si vuole recedere. A seguito della sottoscrizione del contratto di Ritiro dedicato il GSE procede all'erogazione del contributo con pagamenti annuali, sulla base delle letture inviate dal gestore della rete alla quale l’impianto è connesso, al netto degli oneri di gestione, verifica e controllo, introdotti dal D.M. 24/12/2014 (dal quale sono esclusi gli impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 3 kWp), pari a:
- € 0,70/kWp per impianti da 3 a 20 kWp
- € 0,65/kWp per impianti da 20 a 200 kWp
- € 0,60/kWp per impianti superiori a 200 kWp
fino a un massimo di € 10.000,00 / anno.
 

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